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mercoledì 14 marzo 2012

Il congelamento dei conti bancari dell’ambasciata brasiliana

Il Tribunale di Arezzo ha congelato i conti bancari dell’ambasciata brasiliana lo scorso 13 ottobre. Tale congelamento è avvenuto con l’ausilio di un decreto esecutivo che non è stato impugnato nei 60 giorni successivi.

mercoledì 22 febbraio 2012

Cassazione civile Sezione I, 05-12-1992, n. 12951

All'ambasciatore presso il governo italiano di uno stato estero sono attribuite, anche in base alla l. 9 agosto 1967 n. 804 (ratifica della convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle immunità diplomatiche) funzioni di rappresentanza all'interno dello stato presso il quale è accreditato e di tutela degli interessi dello stato di cui è rappresentante e, pertanto, ex art. 75 c.p.c., gli sono attribuiti anche i poteri di rappresentanza processuale avanti l'autorità giudiziaria italiana.
Cass. civ. Sez. I, 05-12-1992, n. 12951 Soc. Racino pictures c. Ambasciata Rep. Iran e altri
FONTI
Corriere Giur., 1993, 584 nota di ZENO ZENCOVICH
Dir. Informazione e Informatica, 1993, 373
Giust. Civ., 1993, I, 2156
Foro It., 1994, I, 561 nota di SALERNO
Riv. Dir. Internaz., 1993, 455

Cassassazione civile Sezioni Unite, 16-12-1987, n. 9321

Con riguardo a domanda di rilascio di immobile locato ad uso abitativo, che sia proposta nei confronti di agente diplomatico di uno stato aderente alla convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 (resa esecutiva con l. 9 agosto 1967, n. 804), quale la repubblica di Tunisia, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, poiché l'immunità dalla giurisdizione civile, contemplata dall'art. 31 di detta convenzione, si estende ai fatti della vita privata del diplomatico, con le sole eccezioni specificamente previste dalla norma medesima (eccezioni che includono, per gli immobili, le azioni reali, non quelle personali).
Cass. civ. Sez. Unite, 16-12-1987, n. 9321
Gargueche c. Tancredi
FONTI
Mass. Giur. It., 1987

Cassazione civile Sez. Unite, 15 luglio 1987, n. 6172

Il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ambasciata di uno stato estero, il quale abbia ad oggetto mansioni impiegatizie (nella specie, di usciere di cancelleria) e, quindi, implichi lo stabile inserimento del dipendente nell'ambito dell'organizzazione e delle attività pubbliche che lo stato medesimo svolge con la propria missione diplomatica, esula dalla giurisdizione del giudice italiano, in considerazione dell'immunità giurisdizionale di cui godono i soggetti dell'ordinamento internazionale quando operino in Italia nell'esercizio dei loro poteri pubblicistici.

Cass. civ. Sez. Unite, 15-07-1987, n. 6172
Panattoni c. Gov. Germania Federale