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martedì 28 febbraio 2012

Corte europea diritti dell'uomo, 23 marzo 2010 - Cudak c. Lituania

CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
GRANDE CAMERA

CASO CUDAK c. LITUANIA
L'immunità propria dell'agente diplomatico, che non è generale ma è collegata all'esercizio delle funzioni in quanto non può essere sottoposta a giudizio per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, non spetta all'agente consolare del quale il Paese di origine si sia limitato a dichiarare, in note verbali dirette al Ministero degli affari esteri, la qualità di agente diplomatico, senza aver mai provveduto alla relativa notificazione formale.
La semplice qualifica di "ambasciatore itinerante", o "console onorario" che dir si voglia, non esenta il diplomatico dall'essere sottoposto alla giurisdizione penale del nostro Stato, qualora commetta un reato.

mercoledì 22 febbraio 2012

Cassazione civile Sezione I, 05-12-1992, n. 12951

All'ambasciatore presso il governo italiano di uno stato estero sono attribuite, anche in base alla l. 9 agosto 1967 n. 804 (ratifica della convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle immunità diplomatiche) funzioni di rappresentanza all'interno dello stato presso il quale è accreditato e di tutela degli interessi dello stato di cui è rappresentante e, pertanto, ex art. 75 c.p.c., gli sono attribuiti anche i poteri di rappresentanza processuale avanti l'autorità giudiziaria italiana.
Cass. civ. Sez. I, 05-12-1992, n. 12951 Soc. Racino pictures c. Ambasciata Rep. Iran e altri
FONTI
Corriere Giur., 1993, 584 nota di ZENO ZENCOVICH
Dir. Informazione e Informatica, 1993, 373
Giust. Civ., 1993, I, 2156
Foro It., 1994, I, 561 nota di SALERNO
Riv. Dir. Internaz., 1993, 455

Cassassazione civile Sezioni Unite, 16-12-1987, n. 9321

Con riguardo a domanda di rilascio di immobile locato ad uso abitativo, che sia proposta nei confronti di agente diplomatico di uno stato aderente alla convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 (resa esecutiva con l. 9 agosto 1967, n. 804), quale la repubblica di Tunisia, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, poiché l'immunità dalla giurisdizione civile, contemplata dall'art. 31 di detta convenzione, si estende ai fatti della vita privata del diplomatico, con le sole eccezioni specificamente previste dalla norma medesima (eccezioni che includono, per gli immobili, le azioni reali, non quelle personali).
Cass. civ. Sez. Unite, 16-12-1987, n. 9321
Gargueche c. Tancredi
FONTI
Mass. Giur. It., 1987

Cassazione civile Sez. Unite, 15 luglio 1987, n. 6172

Il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ambasciata di uno stato estero, il quale abbia ad oggetto mansioni impiegatizie (nella specie, di usciere di cancelleria) e, quindi, implichi lo stabile inserimento del dipendente nell'ambito dell'organizzazione e delle attività pubbliche che lo stato medesimo svolge con la propria missione diplomatica, esula dalla giurisdizione del giudice italiano, in considerazione dell'immunità giurisdizionale di cui godono i soggetti dell'ordinamento internazionale quando operino in Italia nell'esercizio dei loro poteri pubblicistici.

Cass. civ. Sez. Unite, 15-07-1987, n. 6172
Panattoni c. Gov. Germania Federale

Sentenza della Corte costituzionale del 18-06-1979, n. 48

L'ordinamento italiano si è adeguato, ancor prima dell'entrata in vigore della Costituzione, alla norma di diritto internazionale, generalmente riconosciuta, che ha sancito l'obbligo degli Stati di riconoscere reciprocamente ai propri rappresentanti diplomatici l'immunità dalla giurisdizione civile, anche per gli atti posti in essere quali privati individui. Tale immunità implica una deroga alla giurisdizione non incompatibile con gli artt. 2, 3, 10, 11, 24 e 102 Cost., in quanto necessaria a garantire l'espletamento della missione diplomatica, istituto imprescindibile del diritto internazionale, dotato anche di garanzia costituzionale, come risulta dall'art. 87 Cost., secondo cui il Presidente della Repubblica "accredita e riceve i rappresentanti diplomatici". (In applicazione di detto principio è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 24 e 102 Cost., la questione di legittimità costituzionale concernente l'immunità diplomatica dalla giurisdizione civile dello Stato accreditatario, previsto dall'art. 2 della L. 9 agosto 1967, n. 804, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 31, paragrafi I e III della Convenzione di Vienna 18 aprile 1961).