mercoledì 22 febbraio 2012

Cassassazione civile Sezioni Unite, 16-12-1987, n. 9321

Con riguardo a domanda di rilascio di immobile locato ad uso abitativo, che sia proposta nei confronti di agente diplomatico di uno stato aderente alla convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 (resa esecutiva con l. 9 agosto 1967, n. 804), quale la repubblica di Tunisia, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, poiché l'immunità dalla giurisdizione civile, contemplata dall'art. 31 di detta convenzione, si estende ai fatti della vita privata del diplomatico, con le sole eccezioni specificamente previste dalla norma medesima (eccezioni che includono, per gli immobili, le azioni reali, non quelle personali).
Cass. civ. Sez. Unite, 16-12-1987, n. 9321
Gargueche c. Tancredi
FONTI
Mass. Giur. It., 1987
Svolgimento del processo
Essendo stata convenuta dinanzi al pretore di Roma per il rilascio in favore dei locatari Francesca Tancredi Fenu e Alberto Fenu, che adducevano la urgente e improrogabile necessità di questo ultimo di adibirlo a propria abitazione, dello appartamento da lui condotto in locazione al n. 48 della piazza Filatteria, in Roma, Hedia Largueche ha tempestivamente proposto, con ricorso a questa corte, istanza di regolamento preventivo della giurisdizione, invocando la immunità di cui gode quale agente della rappresentanza diplomatica della Tunisia in Italia.
I Fenu non si sono costituiti.
Motivi della decisione
La ricorrente ha dimostrato con la produzione di un attestato dell'Ufficio del cerimoniale del Ministero degli Affari Esteri Italiano di essere agente diplomatico della Repubblica tunisina addetto all'Ambasciata di quel Paese a Roma.
Non vi è dubbio pertanto che esso goda, ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961, sottoscritta tanto dall'Italia quanto dalla Tunisia e resa esecutiva in Italia con la legge 9 agosto 1967 n. 804, della invocata immunità dalla giurisdizione civile - oltreché penale e amministrativa - dello Stato presso cui è accreditata. Tale immunità, già stabilità da una consuetudine internazionale che la detta Convenzione si è limitata a percepire (cfr. Cass. 18 gennaio 1940 n. 220 e Corte costit. 18 giugno 1979 n. 48, che ha in ragione di cuì ritenuto la norma in questione compatibile col vigente ordinamento costituzionale, in virtù dell'originario adattamento di questo ad essa ai sensi dell'art. 10 della Costituzione) si riferisce, come è affermato avviso della dottrina e della giurisprudenza italiana e straniere, direttamente alla persona del diplomatico, senza distinzione tra fatti della sua vita pubblica e fatti della sua vita privata; con la sola eccezione, per questi ultimi, dei casi (azioni reali immobiliari, azioni successorie, attività commerciali e professionali) che lo stesso art. 31 espressamente indica.
Ora, nella specie si controverse di diritti inerenti ad un rapporto di locazione di appartamento e le azioni esercitabili al riguardo, che hanno nell'ordinamento italiano e in quelli della generalità degli altri Paesi (in particolare di tutti quelli il cui diritto civile storicamente si collega alla codificazione napoleonica) carattere personale, e non reale, sono come tali da intendersi anche in rapporto al disposto della detta norma internazionale.
Ai sensi degli art. 31 e 32 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 "sul diritto dei trattati", resa esecutiva in Italia con la legge 12 febbraio 1974 n. 112 tale dispositivo va infatti interpretato "in buona fede secondo il senso ordinario da attribuirsi ai termini del trattamento nel loro contesto e alla luce del suo oggetto del suo scopo", facendo all'occorrenza anche ricorso, per superare ambiguità o oscurità, "ai lavori preparatori e alle circostanze nelle quali il trattamento è stato escluso"; e pertanto, stando appunto allo "scopo" e alle "circostanze" storiche in ragione dei quali la norma è stata adottata, il senso - necessariamente restrittivo, trattandosi di eccezione - del suo riferimento, per escluderle dall'oggetto dell'immunità, alle azioni reali immobiliari non può essere inteso se non in conformità a quello generalmente ritenuto - come gli Autori e la giurisprudenza nota, italiani e stranieri, assicurano - per la consuetudine di cui come si è detto essa costituisce la trascrizione convenzionale (nonché per la concordante consuetudine internazionale relativa alla discriminazione delle giurisdizioni in ordine alle controversie tra soggetti di cittadinanza diversa, che si riflette nell'art. 22 delle disposizioni preliminari al codice civile), ossia come riferimento alle azioni strettamente attinenti, secondo l'accezione tradizionale e più generalizzata dei termini, alla proprietà e al possesso.
Non rivestendo dunque l'azione proposta dai locatori contro la conduttrice dell'appartamento in questione tali caratteri e godono quindi la ricorrente rispetto ad essa della invocata immunità diplomatica, si deve senz'altro dare atto che in ordine alla controversia in esame il giudice italiano difetta di giurisdizione.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare le spese dell'intero giudizio totalmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e totalmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso, in Roma, il 25 giugno 1987.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 DICEMBRE 1987

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