martedì 28 febbraio 2012

R.D. 29-11-1870 n. 6090 - Legazioni all'estero ed il personale alle medesime addetto

TITOLO I
Del personale diplomatico
1.  Il personale addetto alle Legazioni all'estero pel disimpegno del servizio diplomatico, si compone (3):
di Inviati straordinari e Ministri plenipotenziarii di prima e seconda classe;
di Consiglieri di Legazione;
di Segretari di Legazione di prima e di seconda classe.
Ognuno di essi è nominato dal Re, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri:
deve avere la cittadinanza italiana;
non può esercitare il commercio;
percepisce uno stipendio personale, ed, ove ne sia il caso, un assegno locale, una quota parte delle tasse di cancelleria, riscosse a norma della tariffa fissata pei Consolati, e le indennità stabilite col presente decreto (4).
In occasioni solenni potranno essere nominati Ambasciatori in missione temporaria.
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2.  Gli stipendi personali e gli assegni locali sono determinati dagli allegati al bilancio passivo annuale del Ministero per gli affari esteri.
È tuttavia in facoltà del Governo, quando gli interessi dello Stato urgentemente lo richiedano, di modificare con decreto reale il numero delle Legazioni ed il riparto degli assegni locali, purché non si aumenti il ruolo degli Ufficiali stipendiati, e non si ecceda in verun caso l'ammontare complessivo dei suddetti assegni (5).
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3.  Si considerano come facenti parte del personale diplomatico gli Addetti di Legazione, regolarmente nominati con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti.
Il numero degli Addetti di Legazione non può eccedere la quarta parte di quello complessivo degli Ufficiali diplomatici stipendiati.
Agli Addetti di Legazione si applicano le disposizioni concernenti il personale diplomatico, e si corrispondono le indennità fissate nel presente decreto, secondo le norme per essi determinate (6).
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4.  L'ammissione alla carriera diplomatica si ottiene mediante l'adempimento delle condizioni prescritte con apposito decreto, ed in seguito ad esame di concorso intorno alle materie nello stesso indicate (7).
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5.  Le nomine e le promozioni degli Ufficiali diplomatici hanno soltanto luogo in caso di vacanza di posti, e nei limiti dei gradi, delle classi e degli stipendi fissati in conformità del presente decreto.
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6.  La promozione ad Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario, e quella da Addetto a Segretario di Legazione, si fa esclusivamente a scelta.
Nell'avanzamento degli Inviati straordinarii e Ministri plenipotenziarii, e dei Segretari di Legazione, dall'una all'altra classe, ed in quella da Segretario a Consigliere, di Legazione, si segue l'ordine di anzianità per la metà dei posti vacanti, e per l'altra metà si ha essenzialmente riguardo al merito.
Nel determinare l'anzianità, il servizio prestato nei paesi Ottomani, e fuori d'Europa, è computato coll'aumento del quarto (8).
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7.  La destinazione e traslocazione degli Inviati straordinarii e Ministri plenipotenziarii è ordinata con decreto reale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri.
La destinazione o traslocazione dei Consiglieri, dei Segretari e degli Addetti di Legazione si fa per decreto ministeriale, che dovrà registrarsi alla Corte dei conti (9).
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8.  La posizione in carriera di un Ufficiale diplomatico non si modifica, quand'anche per opportunità di rapporti coll'autorità estera egli venga accreditato con titolo superiore a quello del grado effettivamente da esso occupato.
Prendono titolo di incaricato d'affari i Consiglieri o Segretari di Legazione temporariamente investiti della reggenza di una Legazione, e gli Ufficiali consolari a cui siano altresì affidate funzioni diplomatiche.
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9.  Gli Ufficiali diplomatici, in occasione di prima nomina e prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, devono prestare in presenza del Ministro per gli affari esteri, o di altra persona da esso delegata, secondo il rito del proprio culto, il giuramento di ufficio colla formula B annessa al presente decreto (10).
Ove non sia possibile, ovvero riesca difficile la delegazione, l'Ufficiale diplomatico supplisce alla prestazione del giuramento verbale scrivendo e firmando di proprio pugno la formula stessa, e trasmettendola quindi al Ministero.
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10.  Tanto lo stipendio personale, come l'assegnamento locale, sono pagati agli Ufficiali diplomatici a mese scaduto.
Lo stipendio personale decorre dall'epoca determinata del decreto di nomina e promozione, sempreché l'eletto si trovi al suo posto nel termine fissatogli dal Ministero (11).
L'assegnamento locale e la partecipazione alle tasse competono dal giorno in cui l'Ufficiale diplomatico assume l'esercizio delle sue funzioni (12).
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11.  In occasione di ogni nomina o traslocazione, il Ministero per gli affari esteri fissa, con apposito decreto, il termine entro il quale l'Ufficiale diplomatico nominato o traslocato deve trovarsi al luogo di sua residenza.
Se l'Ufficiale diplomatico non si trova alla sua destinazione nel giorno prestabilito, né è in grado di giustificare il ritardo, incorre nella perdita dello stipendio a partire dal suddetto giorno fino a quello in cui sarà realmente giunto al posto; e ciò oltre agli altri provvedimenti che per tale ritardo gli fossero applicabili.
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12.  L'Ufficiale diplomatico assume di massima l'esercizio delle sue funzioni appena giunto al luogo di sua residenza, ed ha diritto all'immediata consegna dell'Ufficio. I Capi di missione però potranno, coll'approvazione del Ministero, differire la consegna dell'Ufficio quando non abbiano peranco presentate le loro lettere di richiamo.
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13.  Ogni qualvolta un Ufficiale diplomatico di qualsiasi grado assume o lascia definitivamente o temporariamente la gestione degli affari di una Legazione, deve far constare di ciò mediante apposito verbale da trasmettersi al Ministero con rapporto speciale.
Il Capo della Legazione deve parimenti far conoscere, con apposito verbale da trasmettersi al Ministero, l'arrivo e la partenza definitiva o temporanea degli Ufficiali addetti alla sua Legazione.
Una copia di siffatti verbali sarà consegnata dall'Ufficio incaricato del personale diplomatico alla Divisione della contabilità presso il Ministero.
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14.  Sono a carico dello Stato, e vengono rimborsate ai titolari delle Legazioni, le seguenti spese:
1° quelle di acquisto della bandiera e dello stemma nazionale;
2° quelle degli interpreti e traduttori, e delle guardie, che siano state previamente autorizzate dal Ministero per gli affari esteri;
3° quelle di posta e telegrafo per le corrispondenze di pubblico servizio;
4° quelle di sussidio e di ritorno in patria dei nazionali indigenti o naufraghi, nei luoghi e limiti fissati dai Regolamenti in vigore e dalle Istruzioni ministeriali;
5° tutte le altre spese che per ragione di servizio siano state ordinate od autorizzate dal Ministero per gli affari esteri, o debitamente da esso approvate, se fatte per motivo d'urgenza senza la previa sua autorizzazione.
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15.  Sono a carico del titolare della Legazione le spese dei locali necessari al servizio, amenoché la casa della Legazione sia di proprietà dello Stato, ovvero la pigione di essa sia stata dal Ministero per gli affari esteri assunta a proprio carico.
Devono parimenti sopportarsi dai titolari degli Uffici diplomatici le spese di cancelleria, di amanuensi o commessi, di uscieri od inservienti, e quelle di conservazione e riparazione della bandiera e dello stemma nazionale (13).
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16.  È accordata agli Ufficiali diplomatici una indennità per le spese necessarie di viaggio. Questa indennità è determinata conformemente all'annessa tabella, e viene corrisposta tanto nei casi di prima nomina o traslocazione come in ogni altro viaggio per pubblico servizio debitamente autorizzato, giusta le norme indicate negli articoli seguenti.
L'indennità, però, non è accordata quando il trasloco è fatto in seguito a domanda dell'Ufficiale diplomatico, a meno che la domanda stessa sia determinata da motivi di salute debitamente comprovati.
Agli Ufficiali diplomatici traslocati durante il congedo l'indennità è accordata per le spese del viaggio dal luogo in cui si trovano in congedo a quello della nuova destinazione (14).
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17.  Agli Ufficiali diplomatici cui spetta indennità di primo stabilimento le somme indicate nella tabella sono corrisposte coll'aumento del 75 per cento se viaggiano colla moglie o con figli, e del 150 per cento se viaggiano con moglie e figli.
Ai Consiglieri e Segretari di legazione le somme indicate nella tabella suddetta sono corrisposte coll'aumento del 20 per cento se viaggiano soli; del 100 per cento se viaggiano colla moglie o con figli; del 180 per cento se viaggiano con moglie e figli (15).
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18.  In ogni altro caso di viaggi determinati da ragioni di servizio, e perciò ordinati od approvati dal Ministero, ovvero quando trattisi di viaggi non previsti nella tabella od eseguiti a bordo di un bastimento dello Stato, sono rimborsate le spese effettivamente incontrate.
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19.  Il pagamento delle indennità per le spese di viaggio è ordinato con decreto ministeriale, e può farsi in anticipazione.
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20.  Morendo in effettività di servizio un Ufficiale diplomatico, si provvederà a spese dello Stato pel ritorno in patria della famiglia.
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21.  Agli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari è concessa nei casi di prima nomina o di traslocazione, una indennità di primo stabilimento, ragguagliata al terzo dell'assegnamento fissato al titolare del posto di loro destinazione, più il terzo della somma stabilita per l'indennità d'alloggio o pel fitto del palazzo della legazione, sia questo effettivo o presunto, quando siavi un palazzo demaniale. Questa indennità non potrà mai essere minore di lire 15.000.
Quando però trattisi di palazzi demaniali provveduti dell'occorrente mobilio di rappresentanza, l'indennità di primo stabilimento sarà liquidata in conformità al disposto della legge 26 luglio 1888, n. 5594 (16).
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22.  Ai Consiglieri o Segretari che fossero chiamati con decreto reale a dirigere stabilmente una Legazione, sarà pure accordata un'indennità di primo stabilimento ragguagliata alla metà di quella che spetterebbe all'Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario nella stessa residenza.
Nel caso di promozione ad Inviato straordinario del Consigliere per tal modo accreditato, verrà al medesimo corrisposta l'altra metà dell'indennità stabilita per quel posto.
Ai Consoli generali e Consoli, ai quali siano ad un tempo affidate in modo stabile funzioni diplomatiche, oltre all'indennità di primo stabilimento loro pagata a termini della legge consolare, sarà corrisposto un supplemento corrispondente alla metà della indennità stessa (17).
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23.  L'indennità di primo stabilimento agli Ufficiali diplomatici è accordata, contemporaneamente alla nomina o traslocazione, con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.
La medesima non si acquista se non in tre anni dalla data della nomina o traslocazione: cioè per due terzi nel primo anno, e per l'altro terzo nei due anni successivi, in rate eguali per ciascun semestre incominciato. Il primo anno si avrà per completo, quando l'Ufficiale diplomatico siasi recato al luogo di sua destinazione.
Qualora avvenga la traslocazione nel corso del triennio, si dedurrà dall'indennità dovuta pel nuovo stabilimento la quota non ancora acquistata dell'indennità precedentemente riscossa (18).
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24.  Se, dopo ricevuta l'indennità di primo stabilimento, l'Ufficiale diplomatico è surrogato avanti che parta pel posto statogli assegnato, senza che gli sia contemporaneamente fissata altra destinazione, egli avrà a farne integrale restituzione. Ma se la sua surrogazione è da attribuirsi unicamente a ragioni straordinarie ed indipendenti dal fatto suo, ed egli già abbia impiegato tutta o parte dell'indennità nell'acquisto di mobiglie pel suo stabilimento od in altre spese necessarie, il Ministero per gli affari esteri determina la porzione che gli si deve accordare in compenso del sofferto pregiudizio (19).
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25.  In caso di morte d'un Ufficiale diplomatico in attività di servizio, o di suo collocamento a riposo per ragione di malattia o per altre cause non imputabili a sua colpa, o nel caso di cessazione dall'ufficio per dispensa o dimissioni, non si farà luogo alla restituzione della porzione d'indennità che egli non avesse acquistata (20).
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26.  La restituzione dell'indennità di primo stabilimento, o della porzione di essa che non sia ancora acquistata, secondo il disposto dagli articoli precedenti, viene ordinata dal Ministero per gli affari esteri ogni volta che non possa farsi luogo a compenso con altra indennità dovuta per nuova nomina o traslocazione. Questa restituzione si compie entro tre mesi nel caso contemplato dall'art. 24; negli altri casi deve farsi nelle rate e nei termini stessi nei quali l'indennità sarebbesi acquistata dall'Ufficiale diplomatico se avesse continuato il servizio.
Pel pagamento delle somme da restituirsi, si osserveranno le norme prescritte dalle leggi per la riscossione dei crediti demaniali (21).
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27.  È stretto dovere di ogni Ufficiale diplomatico di avere, nella città assegnatagli a residenza, uno stabilimento proporzionato all'indennità corrispostagli ed all'assegno locale fissato al posto che egli occupa.

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TITOLO II
Dei congedi, delle reggenze, delle aspettative e disponibilità
28.  Se le esigenze del servizio lo consentono, gli Ufficiali diplomatici potranno ottenere un congedo normale in ragione di un mese per ogni anno di servizio effettivo, non compreso il tempo necessario per i viaggi di andata e di ritorno. Qualunque però sia il numero degli anni trascorsi senza prendere congedo, l'assenza dal posto non potrà eccedere i sei mesi (22).
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29.  L'Ufficiale diplomatico in congedo dovrà tenere informato il Ministero dei luoghi di sua residenza durante lo sua assenza dal posto.
Il congedo potrà essere interrotto ogni qual volta lo richieda il bisogno del servizio.
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30.  Il Capo di una Legazione potrà, sotto la propria responsabilità, e quando i bisogni del servizio lo permettano, autorizzare la partenza in congedo di un suo dipendente, dandone però pronto avviso al Ministero.
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31.  Il titolare di una Legazione che sia in congedo conserva, durante il primo mese, l'intiero assegno locale fissatogli. Trascorso questo termine egli perde sul suo assegno, nei due mesi successivi, una somma ragguagliata al terzo dell'assegno medesimo, ma non mai superiore a lire millecinquecento. Ove si prolunghi maggiormente l'assenza egli incorre nella perdita della metà dell'assegno, continuando sempre durante il congedo a far fronte alle spese di pigione dell'Ufficio ed alle altre di cancelleria. Nel primo mese di assenza egli deve anzi sostenere tutte indistintamente le spese ordinarie o straordinarie che occorrano al reggente pel disimpegno delle funzioni interinalmente affidategli (23).
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32.  Il Consigliere, Segretario od Addetto di Legazione, al quale sia attribuito un assegnamento locale, continua a percepirlo per intiero durante il primo mese di congedo. Prolungandosi l'assenza, egli ritiene nei due mesi successivi i due terzi dell'assegno, e dopo questo termine perde ogni diritto ad una quota qualsiasi del medesimo (24).
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33.  Verificandosi successivamente più assenze nello stesso anno, si tien conto complessivo delle medesime per determinare le competenze rispettivamente dovute all'Ufficiale diplomatico in congedo ed a chi lo supplisce.
Si ritiene come in congedo l'Ufficiale diplomatico il quale esce dal territorio dello Stato dove deve risiedere (25).
Spetta però in ogni caso al Ministero il determinare quando anche la semplice assenza dal luogo di ordinaria residenza abbia a considerarsi come congedo.
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34.  In caso di congedo, di malattia o di morte, di sospensione, dispensa dal servizio, o revocazione del titolare della delegazione, il Consigliere od il Segretario per ordine di anzianità, assume d'ufficio la reggenza della medesima, e la conserva finché non venga altrimenti provveduto dal Ministero (26).
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35.  Il Consigliere o Segretario, il quale assume la reggenza della legazione cui è addetto, oltre ai vantaggi che gli competono come reggente ed allo stipendio personale che gli spetta, conserva la totalità del suo assegnamento locale, e la quota parte che gli è attribuita sui proventi dell'Ufficio (27), salvo che venga altrimenti ordinato con espressa disposizione del Ministero per gli affari esteri (28).
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36.  Il reggente di una legazione provvista di titolare, quando l'assenza di questo ultimo si protragga oltre un mese, acquista la terza parte dell'assegnamento locale al medesimo attribuito, purché la stessa non ecceda le lire mille cinquecento mensili. Se l'assenza del titolare si prolunga oltre i tre mesi o se la legazione si facesse vacante, è devoluta al reggente la metà dell'assegno locale fissato al capo di essa fino all'ammontare massimo di mensili lire duemila. Nel caso però che la legazione sia vacante e che il Segretario o Consigliere sia chiamato con decreto reale a reggerla, sarà devoltita al reggente la metà dell'assegnamento fissato al capo della legazione. L'intiero assegno gli è infine corrisposto se il reggente fu munito di lettere credenziali di inviato straordinario e Ministro plenipotenziario.
È inoltre dovuta in ogni caso al reggente la parte attribuita al titolare sui proventi dell'Ufficio (29).
Nel computo della quota spettante al reggente sull'assegno locale del titolare della legazione, si terrà pure conto della somma che fosse stanziata separatamente nel bilancio per la pigione del palazzo della legazione, sempreché però il reggente stesso non sia egli pure alloggiato in quel palazzo (30).
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37.  Il reggente di una legazione vacante sopporta tutte indistintamente le spese incombenti al titolare. Il reggente di una legazione provvista di titolare soddisfa soltanto le spese che, secondo l'art. 31, non sono a carico del titolare assente (31).
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38.  Qualora per circostanze straordinarie la reggenza di una legazione fosse coll'assenso del Ministero affidata temporariamente ad un addetto, questi percepirà la quota dei proventi d'ufficio che spetterebbe al titolare (32), e godrà inoltre di una indennità che gli sarà arpositamente fissata dal Ministero nei limiti indicati all'art. 36 (33).
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39.  Recandosi in congedo il Consigliere, Segretario od Addetto cui è corrisposto un assegno locale od una quota sui proventi d'ufficio, il segretario od addetto che gli succede per ordine d'anzianità, o quell'altro ufficiale diplomatico che gli venga deputato come supplente dal Ministero, oltre allo stipendio personale che gli competa, acquista l'intera quota sui proventi d'ufficio attribuito all'ufficiale di cui disimpegna le funzioni (34), e, potraendosi l'assenza di questo ultimo oltre ad un mese, un terzo dell'assegnamento locale al medesimo fissato. Gli è anzi dovuto l'intiero assegno quando il consigliere, segretario od addetto che egli surroga trovisi assente da tre mesi, ovvero quando il posto in cui è subentrato divenga vacante (35).
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40.  Quando non esista presso la legazione verun consigliere, segretario od addetto, ovvero questi si trovi in congedo e non sia da altri surrogato, la quota parte dei proventi d'ufficio che gli spetterebbe, è devoluta al titolare della legazione (36).
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41.  Gli Ufficiali diplomatici possono essere collocati in aspettativa per cause d'infermità, ovvero, qualora il chiedano, per motivi di famiglia. Possono altresì essere collocati in disponibilità per soppressione d'ufficio o per riduzione dei ruoli organici (37).
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42.  L'Ufficiale diplomatico collocato in aspettativa od in disponibilità per qualsiasi motivo, perde, a partire dal giorno in cui cessa dalle sue funzioni, ogni diritto all'assegnamento locale, ed alla partecipazione ai proventi dell'ufficio (38). Se egli era titolare di una legazione, questa si considera come vacante (39).
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43.  Gli Ufficiali diplomatici possono essere con Reale decreto collocati a disposizione del Ministero, quando per ragione di guerra o di interruzione delle relazioni diplomatiche, o per altre ragioni di servizio, devono cessare dalle proprie funzioni, ovvero quando l'opera loro sia temporariamente necessaria al Ministero (40).
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44.  L'ufficiale diplomatico a disposizione del Ministero conserva per intero lo stipendio personale, e se continua ad avere a suo carico qualche spesa per la legazione da cui fu richiamato, questa gli sarà rimborsata sull'assegno locale per essa fissato.
All'ufficiale diplomatico incaricato della direzione di un ufficio presso il Ministero sarà corrisposta, in aggiunta allo stipendio personale di cui gode, un'indennità ragguagliata al terzo dello stipendio stesso (41).
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45.  Le misure disciplinari stabilite dalla legge per gli impiegati dell'amministrazione centrale sono applicabili, nei casi preveduti dalla legge stessa, agli ufficiali diplomatici (42).
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TITOLO III
Degli uffici e della corrispondenza
46.  Oltre alle attribuzioni di indole politica ad essi specialmente affidate, gli ufficiali diplomatici, se richiesti, ed in assenza di un ufficiale consolare nel luogo di loro residenza, disimpegnano altresì funzioni amministrative, e quelle di notai e di ufficiali dello stato civile rispetto ai nazionali, uniformandosi alle leggi ed ai regolamenti in vigore nel Regno, e segnatamente alla legge circa l'ordinamento del servizio consolare ed al regolamento ad essa relativo (43).
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47.  Alla stessa legge consolare ed al relativo regolamento dovranno pure attenersi gli ufficiali diplomatici pel rilascio e la vidimazione dei trasporti, per la concessione di sussidi e delle spese di rimpatrio a marinai od a nazionali indigenti o naufraghi, pel ricupero e la liquidazione delle successioni, per l'assistenza e tutela della marineria mercantile, ed in generale per ogni altra attribuzione di indole amministrativa affidata ai consoli, che in loro mancanza venga ad essi demandata (44).
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48.  Per gli atti spediti dalle legazioni si applicheranno gli stessi diritti di cancelleria ed altri fissati pei consolati all'estero, secondo la tariffa e le norme in vigore per essi (45).
Tutti gli atti dovranno essere muniti del sigillo della legazione, collo stemma Reale. Questo sigillo sarà provveduto dal Ministero per gli affari esteri.
Gli atti fatti nello Stato non saranno ammessi dalle legazioni, né quelli spediti dalle legazioni saranno ammessi dalle autorità del Regno, se prima non furono legalizzati dal Ministero per affari esteri, o dai funzionari a ciò delegati.
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49.  L'orario d'ufficio e la distribuzione del lavoro fra gli impiegati saranno determinati dal titolare della legazione.
Le cancellerie dovranno essere aperte in tutti i giorni, non festivi, nelle ore più convenienti pel pubblico servizio.
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50.  In caso di assenza o di impedimento il titolare della legazione è supplito dal consigliere, segretario od addetto di legazione, per ordine di anzianità, od in difetto, da chi verrà appositamente designato dal Ministero.
In quest'ultimo caso il titolare della legazione dovrà all'evenienza indicare a quale fra le legazioni estere meglio convenga affidare la tutela degli interessi nazionali e la custodia dell'archivio, e salvo il caso di necessità da giustificarsi, non si allontanerà dalla residenza prima d'avere ricevuto gli ordini del Ministero.
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51.  Verificandosi un'improvvisa vacanza della legazione senza che sia presente altro ufficiale della carriera diplomatica e senza che siasi altrimenti disposto per la temporaria gestione della medesima, il titolare del consolato o vice consolato più vicino stabilito nello Stato stesso assume d'ufficio la custodia dell'archivio ed il disbrigo degli affari correnti, dandone immediato avviso al Ministero.
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52.  Qualora la reggenza della legazione debba venir assunta da un rappresentante estero o da altra persona, che non appartenga al corpo diplomatico o consolare italiano di prima categoria, sarà cura di chi consegna l'ufficio, sempreché non abbia ricevuto dal Ministero ordini in contrario, di chiudere sotto sigillo le cifre e la corrispondenza politica o confidenziale, e di rimettere all'ufficio diplomatico o consolare italiano più vicino, ritirandone ricevuta, che avrà a trasmettersi senza indugio al Ministero.
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53.  È vietato agli ufficiali diplomatici di assumere anche temporariamente la gestione degli affari di una legazione estera, senza l'autorizzazione del Ministero per gli affari esteri.
Nei casi di reale urgenza, gli ufficiali diplomatici, di ciò richiesti, potranno incaricarsi provvisoriamente della protezione di stranieri, e ricevere in deposito gli archivi di una legazione estera, informandone senza indugio il Ministero per gli affari esteri.
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54.  Ad ogni mutazione del titolare della legazione, deve compilarsi in triplo originale l'inventario degli oggetti spettanti alla cancelleria, e ciascun esemplare è firmato dall'ufficiale diplomatico che assume l'ufficio, e da quello che lo lascia.
In caso di morte del titolare, gli eredi del defunto, presenti sul luogo, saranno invitati ad assistere all'inventario dei depositi e degli atti relativi alla contabilità e di tale invito verrà fatto cenno nell'inventario stesso. Non trovandosi presente alcuna persona che possa legalmente rappresentare gl'interessi degli eredi, saranno chiamati possibilmente due nazionali estranei all'Ufficio ad assistere come testimoni alla compilazione dell'inventario.
Uno degli originali dell'inventario è conservato negli archivi della Legazione, il secondo è rimesso al titolare cessante, od agli eredi di lui ed il terzo si trasmette al Ministero per gli Affari Esteri (46).
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55.  Prima di chiudere l'inventario, il nuovo titolare lo confronta, in concorso del titolare cessante, o di chi lo rappresenta, con quello compilato allorché questi assunse la gestione della Legazione, e verificandosi la mancanza di alcuno degli oggetti in esso menzionati, ne vien fatta espressa menzione nell'atto che si sta redigendo.
Il titolare di una Legazione che abbandona temporariamente il posto, può procedere alla compilazione di un inventano, in concorso dell'Ufficio diplomatico che assume la reggenza. Ove ciò non siasi fatto, ed il titolare della Legazione più non abbia a far ritorno alla sua residenza, l'inventario sarà compilato dal nuovo titolare, in concorso dell'Ufficio diplomatico che sostenne la reggenza dell'Ufficio, ma ogni responsabilità per gli oggetti e le carte che debbono ritrovarsi nella cancelleria e negli archivi rimane a carico dell'antico titolare della Legazione, che ha omesso di procedere ad un regolare inventario prima di partire (47).
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56.  La corrispondenza ufficiale, ordinaria o riservata, spedita o ricevuta dalle Legazioni, i registri, i libri, le leggi, i regolamenti, le circolari, gli stampati ed i giornali somministrati dal Governo, i sigilli, lo stemma, la bandiera ed ogni altro oggetto di cancelleria, fornito dal Ministero od acquistato a sue spese, sono proprietà dello Stato, ed i titolari degli Uffici sono responsabili verso il Governo della loro conservazione.
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57.  Gli Ufficiali diplomatici non possono tenere carteggio ufficiale nell'interno dello Stato, che col solo Ministero per gli Affari Esteri. In via di eccezione, potranno scrivere direttamente al Ministero della Marina ed agli Uffici compartimentali marittimi, per le materie di loro competenza, nei casi espressamente indicati dai Regolamenti in vigore, ed al Ministero dell'Interno per le notizie concernenti la pubblica sanità.
Nei casi d'urgenza, e quando lo richieggano gravi ragioni di pubblico servizio, è pur fatta facoltà agli Ufficiali diplomatici di corrispondere colle Autorità politiche e giudiziarie delle Province finitime, informandone contemporaneamente il Ministero per gli Affari Esteri.
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58.  La corrispondenza, tanto spedita quanto ricevuta, deve essere registrata per sunto in apposito protocollo.
Della corrispondenza e dei documenti ufficiali non potrà essere data comunicazione a persone estranee, e tanto meno eseguita la pubblicazione, senza l'ordine o l'autorizzazione del Ministro per gli affari esteri (48).
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59.  Ogni altra corrispondenza o comunicazione, che si abbia a dirigere a dicasteri o funzionari diversi da quelli sovramenzionati, dovrà spedirsi dagli ufficiali diplomatici, in piego aperto, al Ministero per gli affari esteri (49).
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TITOLO IV
Disposizioni generali
60.  La creazione o la soppressione di una legazione è ordinata con decreto Reale, da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
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61.  Il riparto delle tasse riscosse dalle legazioni per gli atti contemplati nella tariffa consolare, che da esse si compiano, sarà operato conformemente a quanto è stabilito pei consolati e per gli uffici consolari affidati ad ufficiali consolari della prima categoria, spettando rispettivamente al titolare della legazione ed all'ufficiale diplomatico, che immediatamente gli succede in ciascun ufficio, la quota devoluta, a termini di legge, al console ed al vice console (50).
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62.  Per ciò che concerne il modo di tenere la contabilità, la trasmissione degli stati trimestrali, il pagamento all'erario dello Stato della quota ad esso spettante sui proventi d'ufficio (51), il ricupero delle spese rimborsabili ed il diritto di provvigione si osserveranno per gli ufficiali diplomatici le stesse norme speciali che sono in proposito prescritte per i consoli e le norme generali sulla contabilità dello Stato.
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63.  Pel pagamento dei proventi d'ufficio spettanti all'erario e per l'incasso delle somme dovute dal Governo a titolo di rimborso e di indennità, come pure per la riscossione dello stipendio ed assegnamento loro fissato, gli ufficiali diplomatici dovranno eleggere un procuratore speciale, residente nel Regno, rilasciando al medesimo una procura conforme all'annesso modello (52) la quale dovrà essere trasmessa, debitamente autenticata, al Ministero per gli affari esteri (53).
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64.  Saranno dal Ministero rilasciati in favore del pubblico erario i mandati pel pagamento dello stipendio e dell'assegnamento locale, dovuti all'ufficiale diplomatico contabile, il quale senza motivo giustificato ritardi il versamento dei fondi spettanti all'erario oltre tre mesi dalla data dell'avviso trasmesso, a diligenza del Ministero, al di lui procuratore.
L'ammontare di detti mandati sarà versato nelle casse erariali fino all'estinzione totale del debito (54).
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65.  Gli ufficiali diplomatici di qualsiasi grado che ricevono onorificenze o regali da governi stranieri, debbono chiedere la espressa autorizzazione del Governo del Re.
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66.  Gli ufficiali subalterni di una legazione non possono tenere diretti rapporti ufficiali col Governo locale o con diplomatici esteri, salvo che ne ricevano espressa delegazione dal titolare della legazione o dal Ministero.
Essi devono regolarsi nei loro rapporti coi diplomatici esteri e cogli impiegati del Governo locale secondo le direzioni che loro vengono a tale riguardo impartite dal titolare della legazione.
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67.  Quando se ne ravvisi l'utilità pel pubblico servizio, si potrà destinare presso le legazioni, nei limiti delle somme che siano a tal uopo stanziate in bilancio, ufficiali generali o superiori dell'esercito o della marina col titolo di addetti militari (55).
La destinazione degli addetti militari è ordinata dietro concerto fra il Ministero per gli esteri e quello della guerra della marina, secondoché l'ufficiale scelto per queste funzioni appartiene all'esercito od all'armata di mare. Essi dipendono dal titolare della legazione per tutto ciò che può avere tratto ai loro rapporti colle estere autorità; ma ricevono istruzioni dai Ministeri della guerra o della marina, e possono direttamente coi medesimi corrispondere per quanto concerne le materie tecniche dell'arte militare, dando però comunicazione dei loro rapporti al capo della legazione.
Gli addetti militari sono nominati con lettera ministeriale e non acquistano, pel fatto del loro servizio all'estero, alcun diritto a percorrere la carriera diplomatica.
Nelle pubbliche cerimonie, alle quali interviene il personale della legazione, gli addetti militari prendono in concorrenza col personale stesso il posto che loro personalmente compete a norma del regio decreto 19 aprile 1868, sulle precedenze (56). In verun caso però potranno precedere il titolare della legazione o chi ne fa regolarmente le veci.
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68.  Si potranno altresì destinare presso le legazioni degli addetti a titolo onorario: il loro numero complessivo non potrà però eccedere la metà di quello degli addetti effettivi.
Per essere ammessi, questi addetti devono essere italiani; non contare meno di venti né più di trent'anni, avere ottima riputazione e distinta condizione sociale, ed infine, possedere in proprio o poter liberamente disporre di un annuo reddito non inferiore a lire quindicimila.
Essi sono nominati dal Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio del Ministero; possono continuare in ufficio per un periodo di tre anni, trascorso il quale cessano di pieno diritto dalla qualità loro, sempre che non siano riconfermati per un egual periodo con altro decreto Ministeriale.
Durante il loro soggiorno all'estero, gli addetti onorarii sono considerati come altrettanti addetti effettivi, sebbene prendano rango dopo i medesimi; vestono la stessa uniforme, sottostanno agli spessi obblighi ed hanno diritto agli stessi onori (57).
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69.  Il servizio prestato dagli addetti onorari, qualunque ne sia la durata, non conferisce loro il diritto a percorrere la carriera diplomatica.
Qualora però abbiano prestato almeno cinque anni di lodevole e non interrotto servizio all'estero, gli addetti onorarii che saranno autorizzati a subire gli esami, ed otterranno i sette decimi almeno della totalità dei punti, saranno ammessi a seguire la carriera diplomatica, in concorrenza cogli addetti regolarmente nominati dietro esame di concorso, computandosi per la loro anzianità la metà del servizio da essi effettivamente già prestato (58).
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70.  All'infuori degli addetti militari e degli onorari (59), non si potranno impiegare, pel disbrigo degli affari politici presso le legazioni, persone estranee alle carriere dipendenti dal Ministero per gli affari esteri.
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71.  La divisa degli ufficiali diplomatici è determinata con Reale decreto emanato sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, e ciascuno di essi deve esserne provveduto (60).
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72.  Il presente decreto entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 1871, intendendosi con esso abrogata ogni disposizione contraria alle sue prescrizioni.
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 (3)  Vedi ora, L. 4 giugno 1962, n. 524, relativa all'adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri.
 (4)  Per quanto riguarda i requisiti ora richiesti per l'ammissione al concorso per la carriera diplomatico-consolare, vedi art. 223, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, relativa al «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», e gli artt. 2-4, D.P.R. 8 novembre 1957, n. 1124; per quanto concerne, invece, il trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero, vedi L. 4 gennaio 1951, n. 13.
 (5)  Vedi nota 1 all'epigrafe.
 (6)  Vedi nota 2 all'art. 1.
 (7)  Vedi nota 3 all'art. 1.
 (8)  Per quanto riguarda le promozioni nella carriera diplomatico-consolare, vedi ora gli artt. 12-15, D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 18; la L. 4 giugno 1962, n. 524; l'art. 227, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
 (9)  Per l'attuale organico del personale dipendente vedi le tabelle allegate al D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 18, e alla L. 4 giugno 1962, n. 524.
 (10)  Attualmente, come disposto dall'art. 5, L. 23 dicembre 1946, n. 478, relativa alla modificazione delle formule di giuramento, la formula è la seguente: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere alle funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse»; vedi anche art. 11, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
 (11)  L'art. 369, R.D. 23 maggio 1924, n. 827, relativo all'amministrazione del patrimonio per la contabilità generale dello Stato, dispone che la decorrenza degli stipendi, sia per nuova nomina che per promozione va computata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della data del decreto di nomina o di promozione, salvo che in tale decreto non sia diversamente disposto.
(12)  L'art. 1, R.D. 7 gennaio 1923, n. 185, ha avocato allo Stato la quota parte delle tasse che erano attribuite agli agenti diplomatici e consolari.
 (13)  Vedi anche art. 22, L. 4 gennaio 1951, n. 13.
 (14)  Il presente articolo così modificato dal R.D. 11 luglio 1897, n. 316 è da ritenersi abrogato; vedi, ora, per quanto riguarda il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, la L. 15 aprile 1961, n. 291.
 (15)  Il presente articolo, così modificato dal R.D. 11 luglio 1897, n. 316 è da ritenersi abrogato; vedi, ora L. 4 gennaio 1951, n. 13.
 (16)  Articolo così modificato dal R.D. 11 luglio 1897, n. 316; vedi anche L. 4 gennaio 1951, n. 13.
 (17)  Vedi anche la L. 4 gennaio 1951, n. 13.
 (18)  Vedi anche la L. 4 gennaio 1951, n. 13.
 (19)  Vedi anche la L. 4 gennaio 1951, n. 13.
 (20)  Vedi anche la L. 4 gennaio 1951, n. 13.
 (21)  Vedi anche la L. 4 gennaio 1951, n. 13.
 (22)  Vedi anche la L. 4 gennaio 1951, n. 13, e gli artt. 35-41, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
 (23)  Vedi anche la L. 4 gennaio 1951, n. 13, e gli artt. 35-41, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
 (24)  Vedi anche la L. 4 gennaio 1951, n. 13, e gli artt. 35-41, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
 (25)  Vedi anche la L. 4 gennaio 1951, n. 13, e gli artt. 35-41, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
 (26)  Vedi anche L. 4 gennaio 1951, n. 13.
 (27)  L'art. 1, R.D. 7 gennaio 1923, n. 185, ha avocato allo Stato le quote sui proventi d'ufficio che erano attribuite agli agenti diplomatici e consolari.
(28)  Vedi anche L. 4 gennaio 1951, n. 13.
 (29)  L'art. 1, R.D. 7 gennaio 1923, n. 185, ha avocato allo Stato le quote sui proventi d'ufficio che erano attribuite agli agenti diplomatici e consolari.
(30)  Vedi anche L. 4 gennaio 1951, n. 13.
 (31)  Vedi anche L. 4 gennaio 1951, n. 13.
 (32)  L'art. 1, R.D. 7 gennaio 1923, n. 185, ha avocato allo Stato le quote sui proventi d'ufficio che erano attribuite agli agenti diplomatici e consolari.
(33)  Vedi anche L. 4 gennaio 1951, n. 13.
 (34)  L'art. 1, R.D. 7 gennaio 1923, n. 185, ha avocato allo Stato le quote sui proventi d'ufficio che erano attribuite agli agenti diplomatici e consolari.
(35)  Vedi anche L. 4 gennaio 1951, n. 13.
 (36)  Vedi nota 19 all'art. 34.
 (37)  Vedi anche gli artt. 66-67 e 231, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, L. 4 gennaio 1951, n. 13 e gli artt. 16 e 17, D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 18.
 (38)  Vedi nota 20 all'art. 35.
(39)  Vedi anche L. 4 gennaio 1951, n. 13, e art. 31, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.
 (40)  Vedi anche L. 4 gennaio 1951, n. 13, e art. 31, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.
 (41)  Vedi, anche, L. 4 gennaio 1951, n. 13 e gli artt. 16 e 17, D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 18.
 (42)  Per quanto riguarda la disciplina, vedi, ora, gli artt. 78-123, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; per la composizione della Commissione di disciplina per il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri, vedi l'art. 222 dello stesso decreto.
 (43)  Per le attribuzioni dei consoli, vedi gli artt. 20-64 della legge consolare promulgata con R.D. 28 gennaio 1866, n. 2804.
 (44)  Per le attribuzioni dei consoli, vedi gli artt. 20-64 della legge consolare promulgata con R.D. 28 gennaio 1866, n. 2804.
 (45)  La tariffa consolare è stata approvata con R.D. 10 agosto 1890, n. 7087 (serie 3ª) e varie volte modificata.
 (46)  Vedi anche, per quanto riguarda gli inventari, il regolamento per gli immobili ed i mobili patrimoniali dello Stato, adibiti ad uso delle rappresentanze all'estero, approvato con R.D. 6 gennaio 1928, n. 113.
 (47)  Vedi anche, per quanto riguarda gli inventari, il regolamento per gli immobili ed i mobili patrimoniali dello Stato, adibiti ad uso delle rappresentanze all'estero, approvato con R.D. 6 gennaio 1928, n. 113.
 (48)  Vedi, anche, artt. 275-281, R.D. 7 giugno 1866, n. 2996 (regolamento sul servizio consolare).
 (49)  Vedi, anche, artt. 275-281, R.D. 7 giugno 1866, n. 2996 (regolamento sul servizio consolare).
 (50)  L'art. 1, R.D. 7 gennaio 1923, n. 185, ha disposto l'avocazione allo Stato di tutte le quote sui proventi di ufficio che erano prima assegnate agli agenti diplomatici e consolari.
 (51)  L'art. 1, R.D. 7 gennaio 1923, n. 185, ha disposto l'avocazione allo Stato di tutte le quote sui proventi di ufficio che erano prima assegnate agli agenti diplomatici e consolari.
 (52)  Il modello C fu sostituito dal modello E allegato al R.D. 5 settembre 1888, n. 5756 (serie 3ª) che apportò modificazioni agli artt. 316 e 317 del regolamento consolare approvato con R.D. 7 giugno 1866, n. 2996,.
Vedi anche nota 33 all'art. 63.
(53)  Gli artt. 316 e 317 del regolamento consolare, approvato con R.D. 7 giugno 1866, n. 2996,, modificati dal R.D. 5 settembre 1888, n. 5756 (serie 3ª), hanno sostanzialmente modificato la disciplina di cui agli artt. 63 e 64 del presente decreto.
Vedi anche l'art. 236, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 con il quale è stato approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato .
 (54)  Gli artt. 316 e 317 del regolamento consolare, approvato con R.D. 7 giugno 1866, n. 2996,, modificati dal R.D. 5 settembre 1888, n. 5756 (serie 3ª), hanno sostanzialmente modificato la disciplina di cui agli artt. 63 e 64 del presente decreto.
Vedi anche l'art. 236, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 con il quale è stato approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
 (55)  Sugli addetti militari, navali ed aeronautici vedi il R.D.L. 24 maggio 1925, n. 1032.
(56)  Il R.D. 19 aprile 1868, n. 4349, è stato abrogato dal R.D. 16 dicembre 1927, n. 2210.
 (57)  Articolo da ritenersi abrogato in forza dell'art. 15 L. 2 giugno 1927, n. 862 che vieta il conferimento di incarichi ed accreditamenti di qualsiasi genere, a titolo onorifico, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari all'estero.
Vedi anche l'art. 229, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
 (58)  Articolo da ritenersi abrogato in forza dell'art. 15 L. 2 giugno 1927, n. 862 che vieta il conferimento di incarichi ed accreditamenti di qualsiasi genere, a titolo onorifico, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari all'estero.
Vedi anche l'art. 229, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
 (59)  Articolo da ritenersi abrogato in forza dell'art. 15 L. 2 giugno 1927, n. 862 che vieta il conferimento di incarichi ed accreditamenti di qualsiasi genere, a titolo onorifico, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari all'estero.
Vedi anche l'art. 229, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
 (60)  Vedi il R.D. 8 marzo 1928, n. 1038, e il D.P.R. 21 giugno 1948, n. 1125.


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