mercoledì 14 marzo 2012

Il congelamento dei conti bancari dell’ambasciata brasiliana

Il Tribunale di Arezzo ha congelato i conti bancari dell’ambasciata brasiliana lo scorso 13 ottobre. Tale congelamento è avvenuto con l’ausilio di un decreto esecutivo che non è stato impugnato nei 60 giorni successivi.
Per avere informazioni sui fatti collegati alla vicenda, si rimanda alla ricerca su Google utilizzando le parole chiave “Italplan Engineering Brasile conti bancari” (togliere le virgolette). In questa sede, ci occuperemo di vedere le vicende processuali ed internazionali che hanno permesso al giudice italiano di procedere con il decreto ingiuntivo.
Innanzi tutto, il procedimento per ingiunzione è regolato dall’art. 633 c.p.c.. Tuttavia, trattandosi di un procedimento esecutivo, se il destinatario dell’azione è una missione o un agente diplomatico, questo entra in conflitto con l’art. 31, c. 3 della Convenzione di Vienna del 1961 sulle Relazioni Diplomatiche, il quale stabilisce che: “Contro l’agente diplomatico non può essere presa alcuna misura d’esecuzione, salvo nel casi di cui al paragrafo 1, capoversi a a c, purché non ne sia menomata l’inviolabilità della persona e della dimora”. Ciò non ha impedito il giudice di Arezzo ad emanare il decreto.
È bene precisare, in questo caso, che già in passato la giurisprudenza si è occupata del caso, in particolare, si fa riferimento alla sentenza della Cassazione n. 2085 del 4 maggio 1989, la quale riconosce che: “Il giudice italiano non ha giurisdizione ad adottare misure esecutive in ordine alle somme depositate in conto corrente intestato ad ambasciata di Stato estero”. Di conseguenza, la Cassazione ha riconosciuto che il conto corrente intestato ad una ambasciata di uno Stato accreditato presso la Repubblica italiana è esente da ogni procedura esecutiva in quanto considerato come bene destinato all’esercizio della funzione sovrana.
Inoltre, si fa presente dell’esistenza del R.D.L. 1621/1925, il quale all’art. 1 stabilisce che “Non si può procedere al sequestro o pignoramento ed in genere, ad atti esecutivi su beni mobili od immobili, navi, crediti, titoli, valori, e ogni altra cosa spettante ad uno Stato estero, senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia”, sia rimasto in vigore anche a seguito dell’emanazione dell’art. 10 Cost. il quale cita: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute” facendo un esplicito riferimento anche alle norme sulle immunità diplomatiche.
Sempre nella sentenza della S.C. in esame, il Giudice di Merito ha riconosciuto la sussistenza del R.D.L. citato il quale ha conservato efficacia solo per le procedure esecutive e cautelari su beni non destinati all’esercizio della funzione sovrana o a fini pubblici.
Quindi, concludendo, è necessario approfondire e capire se sia stata effettuata la richiesta al Ministero di Grazia e Giustizia per procedere ad esecuzione e se i conti bancari congelati fossero destinati all’esercizio della finzione sovrana o a fini pubblici, oppure no. Sfortunatamente attraverso le ricerche effettuate sul web, non è possibile rispondere a tale quesito.

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